ALLA PENSIONE

Una volta raggiunta l'età pensionabile e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge ogni aderente matura il diritto ad ottenere la prestazione pensionistica anche dal Fondo Pensione.
La prestazione pernsionisitica può essere erogata sia in forma di capitale che in forma di rendita.

 

Capitale

 

La legge prevede la possibilità di ricevere sotto forma di capitale il 50% di quanto maturato, il restante 50% viene erogato in forma di rendita vitalizia.

Soltanto in due casi è possibile richiedere l'erogazione del 100% del capitale accumulato in forma di capitale:

  1. se il 70% del montante maturato convertito in rendita pensionistica annua è inferiore al 50% dell'assegno sociale stabilito per quell'anno di riferimento
  2. se l'aderente che ne fa richiesta è iscritto alla previdenza complementare da prima del 28 aprile 1993. In questo caso non sarà possibile beneficiare della tassazione agevolata del 15%.

 

Rendita

 

L'erogazione in forma di rendita permette di ottenere un importo a scadenza mensile, semestrale o annuale, ottenuto dalla conversione del capitale accumulato. Ogni aderente può scegliere tra diverse possibili rendite:

  • rendita vitalizia: è corrisposta all'aderente per tutta la sua vita
  • rendita vitalizia reversibile: è corrisposta all'aderente finchè è in vita, e successivamente alla persona da lui designata nella misura indicata;
  • rendita certa e successivamente vitalizia: è corrisposta per un periodo minimo stabilito (5/10 anni), anche qualora l'aderente venga a mancare (in tal caso la rendita viene erogata alla persona da lui designata). In caso di sopravvivenza oltre tale scadenza, la rendita diventa vitalizia e continua ad essere corrisposta all'aderente.

RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Se cessi l’attività lavorativa prima del raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio a cui appartieni, hai la possibilità di richiedere l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato (RITA), per il lasso di tempo decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico richiesto nel tuo sistema pensionistico obbligatorio.